TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA 
            lavoro, previdenza ed assistenza obbligatoria 
 
    Nella causa civile iscritta al n. r.g. 3823/2014 il  Giudice  del
lavoro dott. Mariarosa Pipponzi, a scioglimento della riserva assunta
all'udienza del 17 maggio 2017, ha pronunciato la seguente ordinanza. 
    Letti gli atti ed i documenti di causa; 
    Ritenuta la propria giurisdizione e competenza; 
    Premesso che: 
    Iacobellis Felice, gia' segretario comunale presso il  Comune  di
Tremosine sul Garda, in virtu' dei decreti sindacali di nomina del  3
marzo 2014, ha riferito che in seguito alle consultazioni  elettorali
del maggio 2014  il  nuovo  sindaco,  in  applicazione  dell'art.  99
decreto legislativo n. 267/2000,  trascorso  il  termine  di sessanta
giorni, gli aveva comunicato la volonta' di non avvalersi piu'  delle
sue prestazioni procedendo alla nomina del nuovo segretario  comunale
in data 2 settembre 2014; 
    Iacobellis Felice ha eccepito l'incostituzionalita' dell'art.  99
commi 1, 2, e 3 citato decreto per contrasto con gli articoli 3 e  97
Cost. in quanto tale disposizione, prevedendo quale  termine  per  la
durata  dell'incarico  di  segretario  comunale  quella  del  mandato
amministrativo del sindaco che  lo  nomina  (salvo  il  disposto  del
successivo art. 100), si  poneva  in  contrasto  con  i  principi  di
correttezza  ed  imparzialita'  dell'azione  amministrativa,  atti  a
garantire la  tutela  del  canone  di  separazione  fra  politica  ed
amministrazione ed in particolare ledendo il correlato  principio  di
continuita' dell'azione amministrativa, richiamando le pronunce della
Corte costituzionale  che  avevano,  in  piu'  occasioni,  dichiarato
incostituzionali  le  disposizioni  che   prevedevano   un'automatica
decadenza dei dirigenti amministrativi nominati  al  mutamento  degli
organi di Governo politico cui era riconducibile la nomina stessa; 
    Iacobellis Felice,  inoltre,  ha  eccepito  l'incostituzionalita'
anche del comma 1 del sopra citato  articolo  perche'  consentiva  la
nomina del soggetto controllante da parte  del  soggetto  controllato
violando  l'art.  97  Cost.  sotto  il   profilo   dell'imparzialita'
dell'azione amministrativa; 
    il Comune di Tremosine sul Garda,  dopo  aver  ricordato  che  il
ricorrente era stato oggetto di nomina dal precedente sindaco con  la
medesima procedura che ora riteneva incostituzionale, si  e'  opposto
alla richiesta di rimessione alla Corte  costituzionale,  reputandola
irrilevante, inammissibile e manifestamente infondata in  particolare
sottolineando  che  la  durata  in  carica  del  segretario  comunale
(soggetto con incarico apicale conferito  da  organi  politici  sulla
base di un rapporto fiduciario che mira ad assicurare il collegamento
fra questi ultimi ed i dirigenti di vertice), collegata  alla  durata
del mandato del sindaco che l'ha nominato, rientrava  nell'ambito  di
operativita' dello spoils system ritenuto pienamente legittimo  dalla
Corte costituzionale; 
 
                               Osserva 
 
A) Sulla rilevanza 
    Iacobellis Felice ha chiesto al giudice di pronunciarsi in merito
all'illegittimita' dei provvedimenti sindacali di  nomina  del  nuovo
segretario comunale per ottenere l'accertamento del  suo  diritto  al
ripristino del rapporto di servizio con il comune convenuto o, in via
subordinata,  la  condanna  dell'ente  al  risarcimento   dei   danni
conseguenti alla sua revoca dall'incarico. 
    Questo  Giudice  deve  necessariamente  risolvere   la   vertenza
applicando l'art. 99 decreto legislativo n. 267/2000 che, se ritenuto
costituzionalmente  legittimo,  condurra'  al  rigetto  di  tutte  le
domande  formulate  in  ricorso.  Cio'  e'  sufficiente  «a   rendere
ammissibili le questioni incidentali», come da ultimo ribadito  nella
sentenza n. 20 dell'11 febbraio 2016 della Corte  costituzionale,  in
quanto accertamento della illegittimita' costituzionale  della  norma
che ha previsto la cessazione automatica del rapporto puo' permettere
al giudice di valutare, come suo compito, la sussistenza di tutti gli
elementi costitutivi della pretesa risarcitoria azionata (sentenza n.
224 del 2010)». 
    Non e' peraltro possibile, nel  caso  di  specie,  giungere  alla
decisione  facendo  ricorso  all'interpretazione  «costituzionalmente
orientata  al  rispetto  dell'art.  97  Cost.,  come   inteso   dalla
consolidata  giurisprudenza  costituzionale  in  materia  di  «spoils
system», (ved. Cassazione sezione lavoro n. 11015 del 5 maggio  2017)
alla luce delle composite attribuzioni  e  della  peculiarita'  della
figura del segretario comunale. 
B) Sulla non manifesta infondatezza 
    Gli   attuali   approdi   della   giurisprudenza   della    Corte
costituzionale  sono  stati  riassunti  nella  recente  sentenza   n.
11015/17 della Corte di cassazione  Sez.  Lavoro:  «Questo  complesso
cammino ha portato il Giudice delle leggi a precisare che  le  uniche
ipotesi in cui  l'applicazione  dello  «spoils  system»  puo'  essere
ritenuta coerente con i' principi costituzionali  sono  quelle  nelle
quali si riscontrano i  requisiti  della  «apicalita'»  dell'incarico
nonche' della «fiduciarieta'» della scelta del soggetto da  nominare,
con  la  ulteriore  specificazione  che  tale  «fiduciarieta'»,   per
legittimare  l'applicazione  dell'indicato  meccanismo,  deve  essere
intesa come preventiva valutazione soggettiva di consonanza  politica
e personale con il titolare dell'organo politico,  che  di  volta  in
volta viene in considerazione come nominante» e ancora «In assenza di
tali requisiti, il meccanismo si pone  in  contrasto  con  l'art.  97
Cost.,  in  quanto  la  sua  applicazione  viene  a  pregiudicare  la
continuita', l'efficienza e l'efficacia  dell'azione  amministrativa,
oltre  a  comportare  la  sottrazione  al   titolare   dell'incarico,
dichiarato decaduto,  delle  garanzie  del  giusto  procedimento  (in
particolare  la  possibilita'  di  conoscere   la   motivazione   del
provvedimento di  decadenza),  poiche'  la  rimozione  del  dirigente
risulterebbe svincolata  dall'accertamento  oggettivo  dei  risultati
conseguiti». 
    Cio'  premesso  si  osserva,  in  riferimento  alla  figura   del
segretario comunale, quanto segue. 
    Il  segretario  comunale   e'   un   dipendente   del   Ministero
dell'interno al servizio del comune da cui funzionalmente  dipende  e
la sua nomina e' riservata al sindaco che  deve  scegliere  «tra  gli
iscritti all'albo di cui all'art. 98  «(ex  comma 1  art.  99 decreto
legislativo n. 267/2000») cui si accede per concorso; le sue funzioni
ed i suoi compiti sono specificati dall'art. 97  decreto  legislativo
n. 267/2000 che cosi espressamente recita». Il segretario comunale  e
provinciale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza
giuridico-amministrativa nei  confronti  degli  organi  dell'ente  in
ordine alla conformita' dell'azione amministrativa alle  leggi,  allo
statuto ed ai regolamenti.  3.  Il  sindaco  e  il  presidente  della
provincia, ove si avvalgano  della  facolta'  prevista  dal  comma  1
dell'art.  108,  contestualmente  al  provvedimento  di  nomina   del
direttore generale disciplinano, secondo  l'ordinamento  dell'ente  e
nel rispetto del loro distinti ed autonomi ruoli, i rapporti  tra  il
segretario ed il direttore generale.  4.  Il  segretario  sovrintende
allo  svolgimento  delle  funzioni  dei  dirigenti  e   ne   coordina
l'attivita', salvo quando ai sensi e per  gli  effetti  del  comma  1
dell'art. 108 il sindaco  e il  presidente  della  provincia  abbiano
nominato il direttore generale. Il segretario inoltre:  a)  partecipa
con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni  del
consiglio e della giunta e ne cura la verbalizzazione; b) esprime  il
parere di cui all'art. 49, in relazione alle sue competenze, nel caso
in cui l'ente non abbia  responsabili  dei  servizi;  c)  ((roga,  su
richiesta  dell'ente,  i  contratti  nei  quali  l'ente e'  parte   e
autentica)) scritture  private  ed  atti  unilaterali  nell'interesse
dell'ente;  d)  esercita  ogni  altra  funzione  attribuitagli  dallo
statuto  o  dai  regolamenti,  o  conferitagli  dal  sindaco  o   dal
presidente della provincia; e)  esercita  le  funzioni  di  direttore
generale nell'ipotesi prevista dall'art. 108, comma 4.». 
    Dalle suddette funzioni e compiti ed alla luce dei  parametri  di
legittimita' dello spoils system enunciati dalla Corte costituzionale
( a partire dalle sentenze n. 233/2006, 103 e 104 del 2007 sino  alla
n. 20  del  2016)  e  sopra  riferiti  si  evince  la  non  manifesta
infondatezza  della  questione  di  costituzionalita'  proposta,   in
relazione all'art. 97 Cost.,  dell'art.  99  decreto  legislativo  n.
267/2000 pur in presenza di una  figura  amministrativa  apicale,  in
quanto: a) per ricoprire tale incarico non e' necessaria la personale
adesione agli orientamenti politici di' chi  l'abbia  nominato  (ved.
Sentenza Corte costituzionale n. 304/2010 e 34 del 2010). Infatti  si
tratta di nomina discrezionale del  sindaco  che,  tuttavia,  e'  ben
delimitata dalla necessita' di attingere ad un Albo (comma 1, art. 99
decreto legislativo n. 267/2000) e  quindi  fra  soggetti  che  hanno
dimostrato di avere le competenze tecniche  professionali  necessarie
superando un concorso pubblico; b) l'incarico non prevede una stretta
collaborazione al  processo  di  formazione  dell'indirizzo  politico
dell'ente; e) il segretario e' una figura tecnico-professionale i cui
compiti sono specificatamente enucleati  dalla  legge  in  chiave  di
supporto   (di   natura   tecnica)   e   collaborazione   agli   atti
emanati/emanandi dagli organi di Governo del comune, in  funzione  di
verifica del parametro di conformita'  dell'azione  dell'ente  locale
alla legge nonche' in particolare  al  rispetto  dei  vincoli,  anche
finanziari, da questa disposti all'operato  del  Comune.  Per  quanto
concerne la natura della collaborazione che il Segretario e' chiamato
a fornire all'organo politico, la stessa e' per legge  limitata  alle
funzioni «consultive, referenti e di  assistenza  alle  riunioni  del
consiglio e della giunta» ed alla  «verbalizzazione»  delle  riunioni
consigliari e di giunta (ved art. 97 lettera a)  decreto  legislativo
n. 267/2000). In  considerazione  quindi  della  sua  titolarita'  di
funzioni di natura tecnico professionale, gestionale e  consultiva  e
della sua posizione di garante  del  rispetto  delle  leggi  e  della
regolarita' dei procedimenti,  non  pare  alla  sottoscritta  che  il
Segretario comunale rientri nelle figure alle quali,  alla  luce  dei
principi elaborati dalla  giurisprudenza  costituzionale  in  materia
(ved  da  ultimo  sentenza  n.  20  del  2016),  possano   applicarsi
meccanismi di decadenza automatica senza violare i  principi  di  cui
all'art. 97 Cost. 
    Da  ultimo  si  osserva  che  anche  la  questione  afferente  la
violazione dell'art. 97 Cost. in relazione alla nomina da  parte  del
sindaco non e'  manifestamente  infondata,  in  considerazione  delle
funzioni di controllo via via assegnate al segretario comunale  dalle
nuove disposizioni di legge del settore (segnatamente dalla legge  n.
109/12 in tema di prevenzione e repressione della corruzione)  e  del
suo ruolo generale di garante della conformita' legale, statutaria  e
regolamentare degli atti dell'ente.  Sicche'  non  pare  conforme  ai
principi enucleati dall'art. 97 Cost. che il soggetto deputato a tale
ruolo possa essere nominato dal soggetto politico i cui atti egli  e'
chiamato a vagliare e venga  posto,  altresi',  alle  sue  dipendenze
funzionali.